E’ la facoltà che ha il debitore di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato. In caso di estinzione anticipata il debitore dovrà versare il debito residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell’estinzione pi? previsto nel contratto, una penale che – per la normativa sul credito al consumo – non pu????perare l’1% del capitale residuo.
