Diritto di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca e’ stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita.
Diritto di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca e’ stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita.